LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 4 ottobre 2005 SERIE B TIM Gara Soc. MANTOVA – Soc. ATALANTA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 4 ottobre 2005
SERIE B TIM
Gara Soc. MANTOVA – Soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 96 del 3 ottobre 2005 osserva:
le immagini documentano che, al 24° del primo tempo, un calciatore dell’Atalanta è in
possesso del pallone, in azione d’attacco oltre la linea di metà campo, sulla fascia destra.
Più avanti verso l’area di rigore del Mantova, il calciatore Saudati corre verso la linea
laterale con evidente intenzione di “dettare” il passaggio del compagno verso di lui. Il
calciatore del Mantova Cioffi, che si trova non lontano da Saudati, cerca di contrastare
tale iniziativa, raggiungendo di corsa l’avversario per marcarlo. Quando i due calciatori
sono a ridosso uno dell’altro Cioffi allarga il braccio sinistro, piegandolo leggermente a
gomito, ed urta l’avversario al volto. Saudati cade a terra, mentre l’azione prosegue sino
alla sua conclusione, oltre la linea di fondo del Mantova. L’Arbitro, che non può
percepire quanto avvenuto perché, impegnato a seguire l’azione, volge le spalle al punto
nel quale si trovano Cioffi e Saudati, si avvicina a quest’ultimo per verificarne le
condizioni. Saudati si rialza, toccandosi con la mano una guancia e riprende regolarmente
a giocare. L’Arbitro non adotta provvedimenti disciplinari di sorta.
Non sussistono ad avviso di questo Giudice, i presupposti per l’utilizzabilità della prova
televisiva.
Se, infatti, l’episodio è sfuggito alla rilevazione dell’Arbitro (come sopra già ricordato),
esso non può definirsi come condotta violenta, ex art. 31 comma a3) CGS.
Elemento caratterizzante la violenza consiste, infatti - così come costantemente
interpretata in sede disciplinare ai fini dell’applicazione della norma sopra citata -
nell’intenzionalità aggressiva da parte di un calciatore in danno dell’avversario. Nel caso
di specie le immagini dimostrano che il gesto di Cioffi, pur scorretto, mirava non ad
aggredire l’avversario, ma a contrastarne la corsa, nel contesto dell’azione in svolgimento.
L’assenza di una finalità di violenza è provata proprio dalle modalità concrete che hanno
contrassegnato l’atto commesso da Cioffi. Egli arriva praticamente a contatto fisico con
l’avversario senza compiere alcuna scorrettezza, e solo in questo momento, nel pieno
dell’azione agonistica, allarga leggermente il braccio. Più in dettaglio, Cioffi non allarga
con premeditazione il braccio per colpire con una gomitata Saudati, ma piuttosto spinge il
braccio, piegato, sul viso dell’avversario, per impedire la prosecuzione della sua corsa.
Si è trattato quindi di un intervento sicuramente irregolare, ma certamente non qualificato
da uno scopo aggressivo nei confronti dell’incolumità fisica dell’avversario.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Cioffi
Gabriele (Soc. Mantova) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale