LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 4 ottobre 2005 SERIE B TIM Gara Soc. MANTOVA – Soc. ATALANTA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 4 ottobre 2005 SERIE B TIM Gara Soc. MANTOVA – Soc. ATALANTA Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 96 del 3 ottobre 2005 osserva: le immagini documentano che, al 24° del primo tempo, un calciatore dell’Atalanta è in possesso del pallone, in azione d’attacco oltre la linea di metà campo, sulla fascia destra. Più avanti verso l’area di rigore del Mantova, il calciatore Saudati corre verso la linea laterale con evidente intenzione di “dettare” il passaggio del compagno verso di lui. Il calciatore del Mantova Cioffi, che si trova non lontano da Saudati, cerca di contrastare tale iniziativa, raggiungendo di corsa l’avversario per marcarlo. Quando i due calciatori sono a ridosso uno dell’altro Cioffi allarga il braccio sinistro, piegandolo leggermente a gomito, ed urta l’avversario al volto. Saudati cade a terra, mentre l’azione prosegue sino alla sua conclusione, oltre la linea di fondo del Mantova. L’Arbitro, che non può percepire quanto avvenuto perché, impegnato a seguire l’azione, volge le spalle al punto nel quale si trovano Cioffi e Saudati, si avvicina a quest’ultimo per verificarne le condizioni. Saudati si rialza, toccandosi con la mano una guancia e riprende regolarmente a giocare. L’Arbitro non adotta provvedimenti disciplinari di sorta. Non sussistono ad avviso di questo Giudice, i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva. Se, infatti, l’episodio è sfuggito alla rilevazione dell’Arbitro (come sopra già ricordato), esso non può definirsi come condotta violenta, ex art. 31 comma a3) CGS. Elemento caratterizzante la violenza consiste, infatti - così come costantemente interpretata in sede disciplinare ai fini dell’applicazione della norma sopra citata - nell’intenzionalità aggressiva da parte di un calciatore in danno dell’avversario. Nel caso di specie le immagini dimostrano che il gesto di Cioffi, pur scorretto, mirava non ad aggredire l’avversario, ma a contrastarne la corsa, nel contesto dell’azione in svolgimento. L’assenza di una finalità di violenza è provata proprio dalle modalità concrete che hanno contrassegnato l’atto commesso da Cioffi. Egli arriva praticamente a contatto fisico con l’avversario senza compiere alcuna scorrettezza, e solo in questo momento, nel pieno dell’azione agonistica, allarga leggermente il braccio. Più in dettaglio, Cioffi non allarga con premeditazione il braccio per colpire con una gomitata Saudati, ma piuttosto spinge il braccio, piegato, sul viso dell’avversario, per impedire la prosecuzione della sua corsa. Si è trattato quindi di un intervento sicuramente irregolare, ma certamente non qualificato da uno scopo aggressivo nei confronti dell’incolumità fisica dell’avversario. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Cioffi Gabriele (Soc. Mantova) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale
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