LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DELL’ 19 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. ASCOLI – Soc. SAMPDORIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DELL’ 19 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. ASCOLI – Soc. SAMPDORIA Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che: al termine della gara un tifoso dell’Ascoli sparava dalla propria curva un razzo che, attraversato tutto il campo, raggiungeva l’opposta curva e feriva al capo una sostenitrice della Sampdoria. Immediata era la percezione dell’estrema gravità del fatto: la signora ferita era prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, da dove veniva poi trasferita in un reparto specializzato di neurochirurgia di altra città. Le immagini segnalate dalla Procura Federale confermano il preciso resoconto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fornendo al contempo ulteriori dettagli sia sulla traiettoria, ad altezza d’uomo, del razzo lanciato sia sull’impatto del medesimo contro i gradoni della curva sampdoriana, immediatamente prima che la sostenitrice della squadra ligure venisse ferita dalle schegge conseguenti al primo impatto. Senza alcun dubbio l’episodio integra gli estremi di una condotta violenta, prevista e punita dall’art. 11, comma 1 e 3, CGS. Il lancio del razzo ha provocato infatti un danno grave all’incolumità fisica di una persona ed ha costituito un pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di altri sostenitori della Sampdoria, collocati nella curva loro riservata. Altrettanto evidente è che tale vicenda debba essere qualificata come particolarmente grave, sulla base di una molteplicità di elementi: - la straordinaria gravità delle lesioni provocate alla sostenitrice della Sampdoria: la certificazione medica allegata alla relazione dell’Ufficio Indagini riferisce di un trauma cranico non commotivo, con frattura dell’osso frontale sinistro con contusione emorragica del lobo frontale e piccola falda di pneumoencefalo, con piccolo ematoma extra cerebrale omolaterale, nonché di una vasta ferita lacero-contusa in regione frontale sinistra. Lesioni che hanno determinato la formulazione da parte dei medici dell’Ospedale di Ascoli di una prognosi riservata, con successivo trasferimento della persona ferita ad una Unità specialistica neurochirurgica di altro nosocomio; - il concreto e gravissimo pericolo per l’incolumità di molte altre persone, vicine al punto di impatto del razzo. Basti al riguardo riflettere su: a) modalità del lancio, avvenuto con traiettoria ad altezza d’uomo; b) potenza dell’arma usata per effettuare detto lancio, che ha consentito al razzo di percorrere una traiettoria di oltre 150 metri, prima di cagionare le gravissime conseguenze alla persona infortunata; c) potenziali effetti micidiali dell’impatto del razzo contro le gradinate della curva occupata dai tifosi della Sampdoria; - la delittuosità del gesto commesso dal tifoso dell’Ascoli: in particolare, la traiettoria del razzo, perfettamente documentata dalle immagini televisive, appare sintomatica della volontà di colpire altre persone, per di più in un momento nel quale un gesto del genere risultava del tutto imprevedibile, visto che la partita era ormai terminata con la vittoria dell’Ascoli; - la premeditazione di tale condotta violenta: non si va allo stadio con un’arma del genere, se non per utilizzarla in qualche modo, evidentemente illecito. Del tutto irrilevante è, al riguardo, la circostanza che il tifoso responsabile di tale condotta sia entrato nei minuti finali della gara, o fosse presente sin dall’inizio. Anzi, l’essere arrivato sugli spalti solo nei minuti finali della partita, armato con uno strumento lanciarazzi, conferma vieppiù il dato relativo ad una preordinazione della condotta violenta. Da quanto precede appare quindi evidente che deve essere applicata la disposizione dell’art. 11, comma 3 seconda parte CGS, la quale stabilisce – come sanzione minima per i casi di fatti violenti particolarmente gravi – la squalifica del campo in aggiunta all’ammenda, a carico della Società oggettivamente responsabile. Nessun dubbio che la Soc. Ascoli sia oggettivamente responsabile per il comportamento del suo tifoso, ai sensi dell’art. 9 comma 1 CGS, il quale statuisce la responsabilità oggettiva delle Società per la condotta dei propri sostenitori. Non solo: il secondo comma del medesimo art. 9 prevede che le Società rispondono inoltre del mantenimento dell’Ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. Nel caso di specie, è chiaro – senza bisogno di argomentare ulteriormente a fronte dell’evidenza dei fatti – che l’ordine pubblico non è stato nella circostanza adeguatamente mantenuto, tanto è vero che un tifoso ha potuto introdurre nello stadio uno strumento lanciarazzi, e poi lo ha potuto utilizzare da una curva, con le conseguenze drammatiche sopra documentate. Quanto alla misura concreta della sanzione, va ricordato in via preliminare che l’art. 13 primo comma CGS prevede l’applicabilità di una o più delle sanzioni, di seguito elencate, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi. Nel caso di specie a tale straordinaria gravità, sopra dettagliatamente illustrata, dovrebbe conseguire la sanzione congiunta della squalifica del campo per quattro giornate di gara, con ammenda di € 40.000,00 e con l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare per le quali è stata disposta la squalifica del campo. Tale ulteriore sanzione deriva dalla già evidenziata sussistenza in capo alla Soc. Ascoli della responsabilità per la mancata assicurazione del mantenimento dell’ordine pubblico. Questo Giudice è perfettamente consapevole che tale sanzione grava anche sui sostenitori corretti della Soc. Ascoli e su quelli delle squadre avversarie, impegnate nelle gare alle quali si riferisce l’obbligo delle “porte chiuse”: sostenitori, gli uni e gli altri, che non hanno avuto alcuna parte nella realizzazione del fatto violento e delle sue gravissime conseguenze. Peraltro, in una doverosa valutazione comparativa di esigenze diverse, appare inevitabile privilegiare la sicurezza e l’incolumità pubblica: obbiettivo che a seguito di quanto avvenuto al termine della gara Ascoli-Sampdoria, impone di infliggere oltre alla squalifica del campo, anche l’obbligo di disputare le relative gare senza presenza di pubblico. Vanno, altrettanto doverosamente, valutate alcune circostanze che attenuano la responsabilità oggettiva della Soc. Ascoli. In primo luogo, l’assenza di precedenti disciplinari nella corrente stagione, essendo stata la Società punita una sola volta per l’accensione di fumogeni sugli spalti. In secondo luogo, il civile comportamento dimostrato dai tifosi della squadra, immediatamente dopo la commissione dell’irresponsabile gesto violento ai danni di una sostenitrice avversaria. Risulta infatti, sia dal rapporto del Quarto Ufficiale sia dalla relazione dell’Ufficio Indagini, che dai settori occupati dai tifosi dell’Ascoli si sono levati nell’immediatezza cori, fischi e grida di disapprovazione rispetto a quanto avvenuto. In conclusione, la valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso comporta la determinazione – come pena proporzionata al fatto – della sanzione a carico della Soc. Ascoli della squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le medesime a porte chiuse e con l’ammenda di € 10.000,00. Sussistono di tutta evidenza, sulla scorta di quanto sin qui detto, i motivi di particolare rilievo che comportano, ai sensi dell’art. 17 comma 1 CGS l’immediata esecutività di dette sanzioni, con decorrenza cioè sin dalla prima partita casalinga della Soc. Ascoli. P.Q.M. Delibera di infliggere alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, con obbligo di disputare le medesime a porte chiuse, con immediata esecutività delle medesime, nonché l’ammenda di € 10.000,00. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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