LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DELL’1 novembre 2005 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. EMPOLI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DELL’1 novembre 2005
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. EMPOLI
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 135 del 31 ottobre 2005 osserva:
l’Arbitro, interpellato da questo Giudice, ha specificato di non aver rilevato l’episodio
segnalato dal Procuratore Federale, avvenuto subito dopo che il Direttore di gara aveva
interrotto il giuoco assegnando un calcio di punizione a favore del Chievo per una
scorrettezza commessa da Bonetto in danno di Moro.
Stabilita, quindi, l’ammissibilità della prova televisiva trattandosi di fatto non visto
dall’Arbitro, che conseguentemente non ha potuto valutarlo, va osservato che la
condotta di Moro, quale documentata dalle immagini, non ha costituito atto violento
suscettibile di sanzione ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS.
Risulta infatti che Moro, caduto a terra a seguito dell’intervento scorretto di Bonetto
(rilevato dall’Arbitro), stringe la mano destra allungandola verso il fianco dell’avversario
che si sta rialzando dopo essere finito con il proprio corpo su quello del calciatore del
Chievo. Il movimento del braccio di Moro non è caratterizzato da forza, tanto è vero che,
pur essendo i due calciatori molto vicini l’uno all’altro, Bonetto non è toccato dalla mano
dell’avversario. Ed infatti, una volta rialzatosi da terra, Bonetto ha un gesto di stizza
rispetto alla decisione arbitrale di assegnazione di un calcio di punizione a sfavore,
mentre non ha alcuna reazione rispetto al gesto commesso da Moro.
Tale gesto, per quanto risulta dalle immagini, non è contrassegnato da un intento di
aggressione rispetto all’incolumità dell’avversario.
Per costante interpretazione degli Organi disciplinari sul concetto di violenza, ex
art. 31 comma a3) CGS, non è sufficiente una qualsivoglia scorrettezza ad
integrarne la nozione. Occorre che l’atto sia connotato dalla finalità di aggredire
l’avversario con gesti idonei a provocare un effettivo pregiudizio alla sua incolumità
fisica.
Nel caso di specie le immagini documentano che nella condotta di Moro, espressione di
istintiva reazione di stizza rispetto all’irregolarità subita ed alla conseguente caduta
dell’avversario sopra di lui, non vi sono quegli elementi di intenzionalità aggressiva e di
idoneità oggettiva sopra richiamati.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Fabio
Moro (Soc. Chievo Verona) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.