LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DELL’1 novembre 2005 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. EMPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DELL’1 novembre 2005 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. EMPOLI Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 135 del 31 ottobre 2005 osserva: l’Arbitro, interpellato da questo Giudice, ha specificato di non aver rilevato l’episodio segnalato dal Procuratore Federale, avvenuto subito dopo che il Direttore di gara aveva interrotto il giuoco assegnando un calcio di punizione a favore del Chievo per una scorrettezza commessa da Bonetto in danno di Moro. Stabilita, quindi, l’ammissibilità della prova televisiva trattandosi di fatto non visto dall’Arbitro, che conseguentemente non ha potuto valutarlo, va osservato che la condotta di Moro, quale documentata dalle immagini, non ha costituito atto violento suscettibile di sanzione ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS. Risulta infatti che Moro, caduto a terra a seguito dell’intervento scorretto di Bonetto (rilevato dall’Arbitro), stringe la mano destra allungandola verso il fianco dell’avversario che si sta rialzando dopo essere finito con il proprio corpo su quello del calciatore del Chievo. Il movimento del braccio di Moro non è caratterizzato da forza, tanto è vero che, pur essendo i due calciatori molto vicini l’uno all’altro, Bonetto non è toccato dalla mano dell’avversario. Ed infatti, una volta rialzatosi da terra, Bonetto ha un gesto di stizza rispetto alla decisione arbitrale di assegnazione di un calcio di punizione a sfavore, mentre non ha alcuna reazione rispetto al gesto commesso da Moro. Tale gesto, per quanto risulta dalle immagini, non è contrassegnato da un intento di aggressione rispetto all’incolumità dell’avversario. Per costante interpretazione degli Organi disciplinari sul concetto di violenza, ex art. 31 comma a3) CGS, non è sufficiente una qualsivoglia scorrettezza ad integrarne la nozione. Occorre che l’atto sia connotato dalla finalità di aggredire l’avversario con gesti idonei a provocare un effettivo pregiudizio alla sua incolumità fisica. Nel caso di specie le immagini documentano che nella condotta di Moro, espressione di istintiva reazione di stizza rispetto all’irregolarità subita ed alla conseguente caduta dell’avversario sopra di lui, non vi sono quegli elementi di intenzionalità aggressiva e di idoneità oggettiva sopra richiamati. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Fabio Moro (Soc. Chievo Verona) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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