LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Dino FAVA PASSARO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Sig. Dino FAVA PASSARO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 13/9/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Dino Fava Passaro, tesserato per la Soc. Treviso, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure
arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato
esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 24 s/s 2003/2004 (Paolillo-
Fava Passaro).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 2.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Fava Passaro è
censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Fava Passaro non ha provveduto a dare esecuzione al lodo
emesso dal Camera arbitrale della F.I.G.C. n. 24 s/s 2003/2004.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Fava Passaro.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
2.000,00 a Dino Fava Passaro.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Dino FAVA PASSARO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori."