LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Claudio LOTITO – Presidente Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Claudio LOTITO – Presidente Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del
Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori;
Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 13/9/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Claudio Lotito, Presidente della Soc. Lazio, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.,
in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del
regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto
disposto a carico della Soc. Lazio dal lodo arbitrale n. 28 s/s 2004/2005 (Bonetto-Soc.
Lazio), nonché la Soc. Lazio per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Lotito ha fatto pervenire una
memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che la Soc. Lazio ha provveduto al
pagamento di quanto dovuto; in secondo luogo, che il pagamento sarebbe stato effettuato
tempestivamente in quanto andrebbe applicato il principio generale della sospensione feriale
dei termini; in terzo luogo, che la Commissione disciplinare non sarebbe competente in
quanto la recente modifica dell’art. 26 del C.G.S. ha attribuito il potere di giudicare i
dirigenti federali alla CAF.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 3.000,00 sia per il Lotito, sia per la Soc. Lazio.
È comparso altresì il Lotito, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, chiesto il proscioglimento dagli addebiti
contestati.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli
incolpati è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che la Società, in persona del Presidente e legale rappresentante
Claudio Lotito, non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Camera arbitrale
della F.I.G.C. n. 28 s/s 2004/2005 nei termini previsti, ma soltanto dopo aver ricevuto la
comunicazione della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Commissione
agenti di calciatori.
Tale comportamento, per giurisprudenza costante, integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S.
secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi
ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività
sportiva.
Le affermazioni difensive non sono fondate sia perché il principio della sospensione feriale
dei termini non trova applicazione nell’Ordinamento federale, sia perché il termine di trenta
giorni per l’effettuazione del pagamento non è stato comunque rispettato, sia perché nel caso
specifico il Lotito è stato deferito in qualità di dirigente di Società e non come dirigente
federale.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lotito, alla quale segue quella diretta
della Società di appartenenza.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto che la Società ha
provveduto al pagamento di quanto dovuto pochi giorni dopo la scadenza del termine.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione a
Claudio Lotito e quella dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Lazio.
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