LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Jorge Francioso Palacios VARGAS – Calciatore Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Fiorentina-Livorno del 2/10/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Jorge Francioso Palacios VARGAS – Calciatore Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Fiorentina-Livorno del 2/10/05). Il procedimento Con atto datato 6 ottobre 2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Jorge Francioso Palacios Vargas, tesserato per la Soc. Livorno, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., per il comportamento tenuto nei confronti di un avversario durante la gara Fiorentina-Livorno del 2 ottobre 2005, nonchè la Soc. Livorno ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Condotte rilevate dall’Ufficio Indagine della F.I.G.C. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, come l’ordinamento sportivo della F.I.G.C. abbia inteso riconoscere al direttore di gara ed ai suoi assistenti una competenza (giurisdizione) esclusiva in materia di fatti di gara (insindacabilmente valutati dallo stesso durante la gara), successivamente valutati dal Giudice Sportivo per l’applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari. L’unica eccezione a tale principio è rappresentata dall’art. 31 C.G.S., il quale prevede alcune ipotesi tipiche e tassative in presenza delle quali il Giudice Sportivo può altresì “accertare” i fatti di gara. Essendo il direttore di gara e, se soddisfatte le condizioni poste dall’art. 31, il Giudice Sportivo gli unici organi deputati e competenti a sindacare fatti avvenuti in campo, eventuali ulteriori condotte antiregolamentari poste in essere durante una gara sono da considerarsi – a detta delle difesa dei deferiti - inappellabili ed insindacabili. Per questi motivi, i deferiti sostengono che l’incolpazione è inammissibile e la Commissione Disciplinare adita incompetente, avendo la Procura – così procedendo – eliminato un grado di giudizio e violato il diritto di difesa. Nel merito, i deferiti sostengono che il comportamento del Vargas non sarebbe disciplinarmente rilevante, non avendo lo sputo raggiunto l’avversario (il calciatore Brocchi) e non avendo la Procura dimostrato che tale sputo fosse comunque intenzionalmente diretto a Brocchi. Chiede pertanto alla Commissione, in via preliminare di rito, di dichiarare il deferimento di cui in oggetto nullo e/o inammissibile e/o invalido e, nel merito, di prosciogliere i deferiti da ogni addebito. All’odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità del Vargas e della Soc. Livorno e l’applicazione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il Vargas e la sanzione di € 2.000 di ammenda per la Soc. Livorno. E’ comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione ritiene che il deferimento sia inammissibile. La condotta antiregolamentare (sputo) addebitata al Vargas, costituisce, infatti, una “condotta violenta” in base alla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Le condotte violente, così come quelle gravemente antisportive, commesse durante lo svolgimento di una gara, non viste dall’arbitro e non refertate dai suoi assistenti né dai collaboratori dell’Ufficio Indagini, devono essere valutate e sanzionate esclusivamente nell’ambito della procedura speciale dettata dall’art. 31 comma a3) C.G.S. Tale norma richiede la segnalazione riservata del Procuratore Federale al Giudice Sportivo “entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara”, termine posto a pena di inammissibilità. Si tratta di una previsione procedurale di natura speciale ed esclusiva, rispondente ad evidenti esigenze di tempestività ed immediatezza nell’intervento sanzionatorio in ordine a tale particolare categoria di condotte. che preclude il ricorso a procedure alternative, quali l’ordinario accertamento tramite l’Ufficio Indagini ed il consequenziale deferimento da parte del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare. Poiché nel caso di specie, la Commissione è stata investita della cognizione del caso con una procedura del tutto estranea alla disciplina dettata dall’art. 31 per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (tassativamente elencati), non può che dichiararsi l’inammissibilità del deferimento. Ciò rende ultroneo ogni approfondimento sulle varie tematiche in fatto ed in diritto solevate dalle parti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile – per inosservanza delle norme procedurali di cui all’art. 31 C.G.S. - il deferimento di Jorge Francioso Palacios Vargas.
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