• Stagione sportiva: 2005/2006
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore unico della Società Ancona: violazione art.1
co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione
art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig.Giovanni DE VITA – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1
co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig. Giovanni ROSSINI – già Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:violazione art. 2
co.4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri
dirigenti.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore unico della Società Ancona: violazione art.1
co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione
art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig.Giovanni DE VITA – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1
co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig. Giovanni ROSSINI – già Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:violazione art. 2
co.4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri
dirigenti.
La Commissione, all’odierna udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza:
considerata
l’istanza di differimento dell’udienza avanzata dalla difesa del sig. Ermanno Pieroni per
legittimo impedimento dovuto a motivi di salute, come da certificazione medica allegata;
la richiesta avanzata dai difensori dei deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e
Vincenzo D’Ambrosio di procedere alla separazione della posizione del Pieroni in caso di
accoglimento dell’istanza di rinvio di cui sopra;
l’opposizione della Procura Federale sulle suddette istanze;
la richiesta avanzata dalla Procura Federale di applicazione della misura della sospensione
cautelare ex art. 15 C.G.S., nei confronti del deferito Pieroni,
dispone
l’accoglimento dell’istanza di sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del
deferito ed il rinvio alla riunione del 9 novembre 2005 alle ore 15.00;
il rigetto della richiesta di separazione avanzata dai deferiti Giovanni De Vita, Giovanni
Rossini e Vincenzo D’Ambrosio, in considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva
intercorrente tra le posizioni procedimentali dei deferiti;
l’applicazione della misura della sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S. nei confronti del
tesserato sig. Ermanno Pieroni, in considerazione della gravità e della natura dell’addebito
contestatogli.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore unico della Società Ancona: violazione art.1
co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione
art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig.Giovanni DE VITA – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1
co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Sig. Giovanni ROSSINI – già Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.;
Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:violazione art. 2
co.4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri
dirigenti."