LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI – Calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Francesco FLACHI – Calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento del 10/10/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Francesco Flachi, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione
dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma
3 e 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memorie difensive.
In quella presentata dal Flachi si rileva, in primo luogo, che non esisterebbe agli atti la
presunta telefonata oggetto di contestazione; in secondo luogo, che, di fronte all’Ufficio
Indagini, l’incolpato avrebbe chiarito il senso di quanto dichiarato dinnanzi alla Procura della
Repubblica di Genova, negando di aver chiesto notizie in merito ad accordi sul risultato; in
terzo luogo, che lo stesso Bazzani avrebbe confermato tale ultima circostanza; in quarto
luogo, che la prova della estraneità dell’incolpato si evincerebbe dall’analisi delle
conversazioni telefoniche acquisite.
In quella presentata dalla Soc. Sampdoria si rileva che non potrebbe essere configurata una
responsabilità oggettiva in quanto il Flachi avrebbe agito per finalità del tutto personali,
senza alcun collegamento con l’interesse della Società, e, comunque, al di fuori del
regolamento e del Codice etico adottato dalla Società stessa nell’ambito di un concreto e
attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 1 C.G.S. da parte
dei propri tesserati.
In conseguenza, in ambedue le memorie si conclude chiedendo il proscioglimento dagli
addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la sospensione del dibattimento in attesa che l’Ufficio Indagini termini gli
accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e, comunque, in considerazione della
necessità di una trattazione unitaria della vicenda stessa.
È comparso altresì il rappresentante della Soc. Sampdoria, con il proprio difensore, il quale
non si è opposto alla richiesta di sospensione.
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, pronuncia la seguente
Ordinanza
La Commissione disciplinare
considerata
l‘istanza di sospensione del procedimento avanzata dalla Procura Federale, motivata dalla
necessità che l’Ufficio Indagini termini gli accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e
che vi sia una trattazione unitaria della vicenda stessa;
tenuto conto
che la difesa dei deferiti non si è opposta a tale richiesta;
rilevata
la necessità di attendere le risultanze degli accertamenti istruttori in corso da parte
dell’Ufficio Indagini in merito all’intera vicenda;
dispone
l’accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento e si riserva di fissare una nuova
udienza di discussione a seguito della richiesta della Procura Federale.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI – Calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva."