LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI – Calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI – Calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 10/10/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Flachi, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Flachi si rileva, in primo luogo, che non esisterebbe agli atti la presunta telefonata oggetto di contestazione; in secondo luogo, che, di fronte all’Ufficio Indagini, l’incolpato avrebbe chiarito il senso di quanto dichiarato dinnanzi alla Procura della Repubblica di Genova, negando di aver chiesto notizie in merito ad accordi sul risultato; in terzo luogo, che lo stesso Bazzani avrebbe confermato tale ultima circostanza; in quarto luogo, che la prova della estraneità dell’incolpato si evincerebbe dall’analisi delle conversazioni telefoniche acquisite. In quella presentata dalla Soc. Sampdoria si rileva che non potrebbe essere configurata una responsabilità oggettiva in quanto il Flachi avrebbe agito per finalità del tutto personali, senza alcun collegamento con l’interesse della Società, e, comunque, al di fuori del regolamento e del Codice etico adottato dalla Società stessa nell’ambito di un concreto e attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 1 C.G.S. da parte dei propri tesserati. In conseguenza, in ambedue le memorie si conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la sospensione del dibattimento in attesa che l’Ufficio Indagini termini gli accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e, comunque, in considerazione della necessità di una trattazione unitaria della vicenda stessa. È comparso altresì il rappresentante della Soc. Sampdoria, con il proprio difensore, il quale non si è opposto alla richiesta di sospensione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, pronuncia la seguente Ordinanza La Commissione disciplinare considerata l‘istanza di sospensione del procedimento avanzata dalla Procura Federale, motivata dalla necessità che l’Ufficio Indagini termini gli accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e che vi sia una trattazione unitaria della vicenda stessa; tenuto conto che la difesa dei deferiti non si è opposta a tale richiesta; rilevata la necessità di attendere le risultanze degli accertamenti istruttori in corso da parte dell’Ufficio Indagini in merito all’intera vicenda; dispone l’accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento e si riserva di fissare una nuova udienza di discussione a seguito della richiesta della Procura Federale.
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