LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 24 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 24 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine al comportamento del calciatore ILIEV Ilica (Soc. Messina); acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini documentano che, al 28° del primo tempo, il calciatore Iliev, ricevuto il pallone dentro l’area di rigore dell’Ascoli, lo controlla con il piede destro dirigendosi verso la porta. Il difensore Domizzi, da una distanza di pochi metri, corre verso l’attaccante del Messina, per contrastarne l’azione, in particolare allungando la gamba sinistra nell’evidente tentativo di intercettare il pallone, per sottrarlo al possesso di Iliev. Prima ancora che la gamba di Domizzi sia completamente distesa, e senza che alcun contatto sia avvenuto tra i due calciatori, Iliev si solleva come se fosse stato urtato sulla propria gamba sinistra dall’avversario e, poi, cade a terra, oltre la gamba ormai distesa di Domizzi. L’Arbitro che ha seguito l’azione dall’interno dell’area di rigore da una prospettiva laterale che non gli consente una visuale completamente libera dei movimenti di Iliev, concede il calcio di rigore in favore del Messina, nonostante le proteste dei calciatori dell’Ascoli. Sussistono, senza alcun dubbio, i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS. La documentazione filmata relativa all’episodio, ripreso da diversi angoli di prospettiva, evidenzia senza incertezze che Iliev ha simulato il contatto con l’avversario: contatto non avvenuto, sicché il movimento del corpo di Iliev, che si solleva da terra “in tuffo” per ricadere oltre la gamba distesa di Domizzi, è frutto di simulazione. Tale simulazione non è stata vista dall’Arbitro, il quale non ha pertanto potuto adottare il conseguente provvedimento tecnico-disciplinare nei confronti di Iliev, perché la posizione del Direttore di gara era tale – per le ragioni sopra esposte – da non consentirgli una piena e libera visuale rispetto ai movimenti di Iliev. Il comportamento del calciatore del Messina rientra nella definizione di condotta gravemente antisportiva ai sensi del citato art. 31 comma a3) CGS, essendosi trattato di gesto da cui è scaturita l’assegnazione, non giusta, di un calcio di rigore in favore della propria squadra. L’evidenza della simulazione consiste, da un punto di vista sostanziale, nel fatto che Iliev si è sollevato da terra fingendo un contatto non avvenuto con la gamba dell’avversario e, da un punto di vista probatorio, nella chiarezza ed univocità delle immagini televisive, le quali attestano il carattere fraudolento della caduta del calciatore del Messina. La sanzione minima stabilita dall’art. 14 comma 2bis lettera a) CGS per una condotta gravemente antisportiva è la squalifica per due giornate di gara. Nel caso di specie il comportamento di Iliev risulta caratterizzato da un ulteriore elemento di antisportività. Infatti, immediatamente dopo l’indicazione da parte dell’Arbitro del dischetto di rigore, Iliev manifesta la propria esultanza con la gestualità tipica del calciatore che ha realizzato una rete e “chiama” i propri compagni ad un abbraccio di congratulazione: esultanza che contrasta in modo stridente con il dovere di correttezza sportiva (art. 1 CGS), essendo Iliev ben consapevole che la sua caduta a terra non è stata frutto dell’intervento scorretto di un avversario ma di un proprio volontario gesto. Appare conseguentemente sanzione adeguata alla gravità della condotta antisportiva di Iliev la squalifica per tre giornate effettive di gara. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore ILIEV Ilica (Soc. Messina) la squalifica per tre giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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