CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 04/08/2005 TRA A.S. Oggiono Calcio s.r.l. contro Lega Nazionale Dilettanti
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 04/08/2005 TRA A.S. Oggiono Calcio s.r.l. contro Lega Nazionale Dilettanti
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro Cons. Antonino Anastasi Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”),
riunito in conferenza personale in data 4 agosto 2005, presso la sede dell’arbitrato, in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
(Testo integrale come da accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza)
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1254 del 03.08.2005) promosso da:
A.S. Oggiono Calcio s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bologna alla Via De’ Marchi n. 4/2, giusta procura speciale in atti;
- parte istante -
contro
Lega Nazionale Dilettanti, unitamente al Comitato Interregionale, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con decisione contenuta nel C.U. n. 3 del 12/7/2005 il Consiglio direttivo del Comitato interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato la non ammissione della Società Oggiono Calcio al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2005-2006,a causa della mancata presentazione nei termini fissati dal C.U. n. 179 del 19/5/2005 del contratto di fideiussione con istituto di credito per un ammontare di Euro 31.000,00.
Con istanza del 18/7/2005 la Società ha intrapreso il procedimento di conciliazione di cui all’art. 5 del Regolamento, sottoponendo la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.
Considerata l’urgenza la Società, nell’ipotesi di infruttoso esperimento della fase conciliativa, ha presentato in data 3 agosto 2005 istanza di arbitrato, chiedendo alle controparti la nomina di un arbitro unico nella persona del prof. Massimo Coccia o, in caso di non accettazione della proposta, che le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale fossero svolte dal Presidente della Camera.
Nel merito l’istante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione con contestuale accertamento del suo diritto all’iscrizione al Campionato di Serie D stagione
2005-2006.
A tal fine l’istante ha dedotto di aver richiesto fin dai primi giorni del mese di luglio il rilascio della prescritta fideiussione alla Filiale di Lecco della Banca Popolare di Sondrio, la quale in data 7 luglio concedeva il suo benestare informando tempestivamente via fax la Lega ed inviando il documento fideiussorio alla Sede centrale dell’Istituto per gli adempimenti di competenza.
In data 12.7.2005 l’Istituto registrava al protocollo la garanzia, con validità decorrente dall’ 8
luglio 2005.
Ne consegue che alla data fissata per la presentazione della domanda di iscrizione l’accordo fideiussorio si era già perfezionato ed il rapporto di garanzia sussisteva in tutti i suoi elementi essenziali, mentre la materiale mancanza del documento cartaceo poteva ritenersi surrogata dalla formale comunicazione inviata alla Federazione dalla Filiale della banca.
In ogni caso, alla data fissata dal C.U. n. 179 del 19/5/2005 la Società era garantita da fideiussione di adeguato importo rilasciata dalla Banca Popolare il 5 luglio 2004 con scadenza alla data del 15 luglio 2005, successiva sia al termine di presentazione della domanda che alla data in cui il Comitato ha deliberato l’esclusione.
L’esistenza di tale pregressa fideiussione non è stata presa in considerazione per un evidente errore di fatto del Comitato, il quale ha erroneamente attribuito la garanzia scadenza 10.7.2005.
Si è costituita nel procedimento arbitrale la F.I.G.C.- Lega Nazionale Dilettanti.
Con Decreto in data 3 agosto 2005 n. 1262 il Presidente della Camera ha provveduto a nominare, nell’ipotesi di fallimento della fase di conciliazione, il Collegio arbitrale, fissando la data della prima Udienza al 4 agosto 2005 ore 17,30.
Non avendo la conciliazione sortito esito positivo ed essendosi il Collegio arbitrale formalmente costituito, in data 4 agosto 2005 alle ore 17,30 nei locali della Camera si è svolta l’Udienza di discussione, alla quale hanno preso parte per la Società l’avv. Grassani e per la Lega Nazionale Dilettanti il suo Presidente Carlo Tavecchio assistito dagli avvocati Gallavotti e La Porta.
Le Parti, dopo aver espressamente rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale, hanno autorizzato il Collegio stesso a deliberare il lodo in conferenza personale anche telefonica o telematica e a depositare con urgenza il dispositivo della pronuncia accompagnato da motivazione in forma sintetica, con comunicazione del testo integrale del lodo stesso entro novanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dei Componenti del Collegio.
Nel merito la parte istante ha insistito per le conclusioni già prese negli scritti difensivi.
La F.I.G.C. – L.N.D. ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando che a fronte dell’obiettivo inadempimento posto in esser dalla Società al Comitato non residuava alcun margine aveva alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine alla gravità dell’omissione documentale.
La Lega ha peraltro riconosciuto di aver erroneamente attribuito alla precedente fideiussione scadenza al 10 luglio 2005 anziché al 15 luglio 2005.
Con dispositivo in data 4 agosto 2005 il Collegio ha accolto l’istanza arbitrale sulla base della seguente
MOTIVAZIONE
Ritiene il Collegio che la domanda arbitrale proposta dalla A.S. Oggiono Calcio deve essere accolta.
Con C.U. n. 3 del 12 luglio 2005 il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della A.S. Oggiono Calcio al campionato di Serie D stagione 2005 – 2006 per mancata presentazione, nel termine perentorio fissato dal C.U. n.
179/2005, del documento richiesto al punto E del citato comunicato, e cioè della fideiussione stipulata con Istituto di credito per importo pari a Euro 31.000,00.
Al riguardo, osserva in primo luogo il Collegio che, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in Udienza dalla stessa Lega, emerge in fatto come la Società istante al momento della presentazione, in data 08.07.2005, della richiesta di ammissione al campionato e al momento della valutazione della stessa, in data 12.07.2005, da parte del Comitato Interregionale, era pacificamente assistita ( per un importo pari a quello richiesto) da pregressa garanzia fideiussoria avente scadenza il 15.07.2005 e non il 10.07.2005, come erroneamente ritenuto dal Comitato interregionale.
Tale fideiussione espressamente garantiva tutti gli obblighi comunque nascenti dall’attuale status di affiliata alla Figc in capo alla società, ivi compreso l’adempimento dei rapporti economici nei confronti dei propri tesserati.
Tanto premesso, osserva poi il Collegio che, secondo quanto risulta dagli atti, la Società si è tempestivamente attivata richiedendo nuova fideiussione presso la Filiale di Lecco della Banca Popolare di Sondrio la quale in data 7 luglio 2005 ha concesso il suo benestare, predisponendo la lettera fideiussoria ed informando tempestivamente via fax la Lega.
In pari data la Filiale ha inviato il documento fideiussorio alla Sede centrale dell’Istituto, ove la garanzia è stata materialmente registrata a protocollo il 12 luglio ma con validità decorrente dall’8 luglio.
Da quanto sin qui osservato consegue, a giudizio del Collegio, che alla data fissata per la presentazione della domanda di iscrizione l’accordo fideiussorio doveva ritenersi già formato, sussistendo il rapporto di garanzia in tutti i suoi elementi essenziali, come del resto risulta comprovato dalla decorrenza ad esso attribuita dall’Istituto Bancario all’atto della ammissione al protocollo.
In tale contesto, la materiale mancanza del documento cartaceo poi rilasciato dalla Sede Centrale poteva ragionevolmente ritenersi surrogata – senza la violazione della par condicio tra le Società aspiranti paventata dal Comitato – in virtù della formale comunicazione inviata dalla Filiale della Banca alla Lega.
A ciò deve aggiungersi, come sopra rilevato, che alla data fissata dal C.U. n. 179 del
19/5/2005 per la presentazione della domanda di iscrizione la Società era garantita da pregressa fideiussione di adeguato importo rilasciata dalla Banca Popolare con scadenza alla data del 15 luglio 2005, successiva anche al momento in cui il Comitato ha deliberato l’esclusione.
La domanda contenuta nell’istanza arbitrale va quindi accolta.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato e gli onorari e le spese di difesa
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito, accoglie la domanda della società A.S. Oggiono, rimettendo alla Lega nazionale Dilettanti e per essa al Comitato
Interregionale l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della società medesima al campionato di serie D per la stagione sportiva 2005/2006.
Compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa.
Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 4
agosto 2005.
F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Cons. Antonino Anastasi F.to Avv. Mario Antonio Scino