COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DADDAZIO MATTEO , DELLA SOCIETA’ S.S. LAURETUM , AVVERSO LA SQUALIFICA PER N° 3 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / L’AQUILA CALCIO REAL DISPUTATA IL 25/09/2005 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ( C.U.N. 15 DEL 29/09/2005 ). Con appello ritualmente proposto , il calciatore Matteo D’Addazio , tesserato della S.S.Lauretum , ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere lo stesso colpito con un calcio ad una gamba un avversario che era già a terra, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione per avere agito in stato di evidente concitazione, a seguito della circostanza che la squadra avversaria aveva proseguito il giuoco, realizzando anche una rete, pur essendo rimasto a terra infortunato un compagno dello stesso D’Addazio. L’appello è infondato e non merita accoglimento. Osserva la Commissione che il preteso comportamento antisportivo della squadra avversaria non può in alcun modo giustificare né rendere meno grave l’altrettanto scorretto comportamento del calciatore appellante, il quale ben avrebbe potuto esprimere le proprie proteste nei modi dovuti, piuttosto che colpire un avversario già a terra mentre il giuoco era fermo. La sanzione del primo Giudice deve, quindi, essere confermata siccome congrua ed adeguata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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