COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. PATERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE IANNUCCELLI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO / PATERNO DISPUTATA IL 16/10/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 22 del 20.10.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Paterno ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. poiché il calciatore, a seguito di calcio di rigore accordato alla squadra avversaria, ha strattonato l’arbitro rivolgendogli reiterate ingiurie mentre si allontanava dopo l’espulsione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore si era avvicinato all’arbitro per protestare poggiando semplicemente le mani sul petto dello stesso senza strattonarlo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, confermava gli originari riferimenti precisando che lo stesso calciatore gli aveva tirato con forza la maglia, rivolgendogli pesanti ingiurie, dopo che lo stesso era stato ammonito nel corso del primo tempo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, mentre le circostanze dedotte dalla società appellante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali e sono state anzi contraddette dal supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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