COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLALTO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GUSA VALENTIN IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE / CASTELLALTO DISPUTATA IL 23/10/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV.LE DI TERAMO) Con reclamo ritualmente proposto, la Società CASTELLALTO ha chiesto infliggersi in danno della Società POGGESE la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 0, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Gusa Valentin che non aveva titolo a parteciparvi in quanto calciatore extracomunitario non in regola con il primo tesseramento. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Il regolamento relativo a calciatori stranieri prescrive, infatti, che il tesseramento decorra dalla data di comunicazione della F.I.G.C. (Cfr. C.U. N° 144, della L.N.D., Pubblicato il 30.6.2004); risulta dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che, nel caso di specie, il calciatore Gusa Valentin, è stato utilizzato nel corso della gara oggetto di reclamo, in assenza della prescritta comunicazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di disporre la perdita della gara in danno della Società POGGESE con il seguente punteggio: POGGESE – CASTELLALTO 0 – 3. Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 100,00, disponendo restituirsi la tassa di reclamo in favore della società reclamante.
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