COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. ANNA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/01/2006 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LA ROVERE CLAUDIO IN RELAZIONE ALLA GARA S.ANNA / VAL DI FORO MIGLIANICO DISPUTATA IL 02/10/05 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 17 del 06.10.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società S. Anna ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. poiché il calciatore, a seguito di decisione adottata dall’arbitro correva verso quest’ultimo con atteggiamento minaccioso e, dopo averlo offeso, lo afferrava per le braccia e lo spintonava avanti e indietro ripetutamente, chiedendone l’annullamento o in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità della sanzione in quanto il calciatore si era avvicinato all’arbitro solo per protestare senza rendersi responsabile del gesto contestato. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, confermava gli originari riferimenti precisando peraltro le modalità con le quali si era svolta l’azione contestata. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione può essere lievemente ridotta anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, in quanto il comportamento del calciatore può essere considerato più come una protesta “smodata” che un vero e proprio atto di deliberata violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore La Rovere Claudio fino al 31/12/2005, disponendo restituirsi la tassa versata.
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