COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 1 della società A.S. ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 14.09.2005 (Squalifica calciatore PESCE Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito all’attribuibilità del fatto contestato al Pesce; parimenti va affermata la congruità della sanzione irrogata, valutata anche la modalità con la quale l’atto è stato compiuto ( entrata abusiva nello spogliatoio dell’arbitro). Il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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