COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 2 della società EUROPEAN 93 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 139 del 22.06.2005 (s.s. 2004/2005) (Squalifica calciatore MODAFFERI Pasquale fino al 30.06.2006, squalifica calciatore SPANO’ Mario fino al 30.06.2006, squalifica calciatore LONGO Renato per SEI gare, squalifica calciatore MANGIONE Antonio per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, comma 5 del C.G.S., la ricorrente non ha trasmesso il reclamo entro il termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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