COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 Delibera della Commisione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO N. 4 della società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 21.09.2005 (Squalifica calciatore CRIACO Leo per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Criaco Leo vanno diversamente valutati poiché è emerso che il comportamento del calciatore predetto è stato originato da un comportamento antisportivo del dirigente della squadra avversaria (il quale è stato sanzionato dal Giudice Sportivo) ed ha costituito una reazione a quel comportamento che deve essere adeguatamente valutato nell’irrigazione della sanzione; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica irrogata dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore CRIACO Leo a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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