COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare RECLAMO N. 6 del Sig. SURACE Domenico (soc. Gioia Tauro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica fino al 31.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante a chiarimenti; ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali i fatti ascritti al calciatore Surace Domenico vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il suddetto tesserato si è reso responsabile in buona sostanza di un atteggiamento offensivo inequivocabilmente diretto a non portare alcuna collaborazione al direttore di gara; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta tenendo conto, tuttavia, delle qualità di Capitano; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SURACE Domenico fino al 31 OTTOBRE 2005 e dispone restituirsi la tassa versata.
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