COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005
Delibera della commissione Disciplinare
RECLAMO N. 6 del Sig. SURACE Domenico (soc. Gioia Tauro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica fino al 31.06.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il reclamante a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali i fatti ascritti al calciatore Surace Domenico vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il suddetto tesserato si è reso responsabile in buona sostanza di un atteggiamento offensivo inequivocabilmente diretto a non portare alcuna collaborazione al direttore di gara;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta tenendo conto, tuttavia, delle qualità di Capitano;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SURACE Domenico fino al 31 OTTOBRE 2005 e dispone restituirsi la tassa versata.