COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di :
Sig. Pasquale ESPOSITO (calciatore tesserato A.S. S.Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e della società A.S. S.MARCO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentiti per la Procura Federale il Vice-Procuratore Federale Dott. Fausto Taverniti nonché l’Avv. Gianfranco Marcello quale sostituto;
considerato che il calciatore Esposito Pasquale ha presentato denuncia querela presso l’Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti di un direttore di gara senza aver richiesto preventivamente l’autorizzazione alla F.I.G.C. violando così la clausola compromissoria indicata dall’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale;
che tale comportamento integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva previsti dall’art. 1 del C.G.S.;
che la società S. Marco risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione del proprio tesserato;
visto l’art. 11 bis del C.G.S.;
P.Q.M.
irroga al Sig. Pasquale ESPOSITO la squalifica fino al 10 GIUGNO 2008 (tenuto conto della squalifica irrogata con il comunicato Ufficiale n° 101 del 21.03.2005);
alla società A.S. S.MARCO la penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nonché l’ammenda di € 100,00.