COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 15 della società SAN FRANCESCO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (Squalifica calciatore PIRRI Carlo per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che il calciatore Pirri Carlo si è reso unicamente responsabile di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore PIRRI Carlo a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.