COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 15 della società SAN FRANCESCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (Squalifica calciatore PIRRI Carlo per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Pirri Carlo si è reso unicamente responsabile di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore PIRRI Carlo a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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