COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005 Delibera della Commissione disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO N. 16 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara Appigliano Calcio – Calcio Acri (0 – 5) del 9.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramenti; rilevato che il calciatore Simonetti Francesco nato il 2.4.1983, risulta essere tesserato con la società A.C. Comprensorio Amantea dal 13.8.2005 e successivamente trasferito a titolo temporaneo alla società Calcio Acri dal 20.9.2005; che quest’ultimo trasferimento non è stato ratificato dal Comitato Regionale Calabria - Ufficio Tesseramenti per violazione dell’art. 100, comma 2 delle N.O.I.F.; che pertanto il calciatore Simonetti non aveva titolo per partecipare alla gara Aprigliano – Calcio Acri del 9.10.2005; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società CALCIO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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