COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 12 del Sig. SURIANO Vittorio (società Sambiase Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica fino al 31.03.2006). RECLAMO N. 13 della società F.C. SAMBIASE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Inibizione dirigenti MAZZEI Salvatore e SCARPINO Antonio fino al 30.06.2006). LA COMMISSIONE preliminarmente dispone la riunione dei reclami 12 e 13 per ragioni di connessione oggettiva; letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti a chiarimento l’arbitro, glia assistenti e l’Osservatore Arbitrale; considerato che il direttore di gara ha dichiarato di aver perfettamente individuato i dirigenti Mazzei e Scarpino nonché l’allenatore Sig. Suriano nelle persone che hanno incitato il pubblico all’aggressione; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi la tassa.
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