COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 28.09.2005 (Ammenda € 370,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato tuttavia che la sanzione inflitta alla società Aprigliano Calcio appare eccessiva rispetto alla natura , alla entità ed alle modalità dei fatti alla stessa ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 200,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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