COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 19 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 28.09.2005 (Ammenda € 370,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato tuttavia che la sanzione inflitta alla società Aprigliano Calcio appare eccessiva rispetto alla natura , alla entità ed alle
modalità dei fatti alla stessa ascritti;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 200,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.