COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 18 del Sig. SORBARA Davide (soc. Melicucco) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (Squalifica fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni arbitrali rese nell’odierna seduta i fatti ascritti al calciatore Sorbara Davide sono rimasti confermati nel loro accadimento storico, avendo il direttore di gara confermato di essere stato colpito da due calci alle caviglie; che, tuttavia, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico del giocatore essendo stata l’entità dell’atto di violenza estremamente lieve e senza nessuna conseguenza; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore SORBARA Davide fino al 31 LUGLIO 2006 e dispone restituirsi la tassa.
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