COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 22 della società COMPRENSORIO C. VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica calciatore DOMMA Giovanni fino al 01.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che dal referto arbitrale si evince che il comportamento del calciatore Domma Giovanni, il quale dopo essere stato ammonito si avvicinava al direttore di gara e gli pestava un piede, è stato volontario e non accidentale è stato volontario e non accidentale, come asserito in ricorso; ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto all’entità e alle conseguenze del fatto contestato; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore DOMMA Giovanni fino al 01 GENNAIO 2006 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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