COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 23 del Sig. RICCA Angelo (soc. Pol. Nuova Diamante Cirella) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica fino al 02.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il referto arbitrale è preciso e circostanziato nel riferire che al termine della gara Ricca Angelo entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale, pretendendo che il direttore di gara non menzionasse nel referto l’espulsione inflitta a due giocatori della squadra che allenava, con la minaccia che se non avesse aderito alla sua richiesta avrebbe interessato persone influenti per ottenere che non arbitrasse più; considerato che la sanzione comminata dal primo giudice è congrua ed adeguata all’entità e alle modalità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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