COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 26 della società POL. SORIANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 26.10.2005 (Squalifica calciatore MACRI’ Antonio per TRE gare, punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; la società Sorianese ricorre avverso le decisioni del primo giudice il quale, in relazione ai fatti verificatasi nel corso della gara Sorianese – Laureanese ha, fra l’altro, inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed ha squalificato il giocatore Macrì Antonio (Sorianese) per tre gare effettive; la società reclamante, in particolare, chiede che la sanzione della perdita della gara sia irrogata solo alla società Laureanese e che sia revocata la squalifica a carico del Macrì; per quanto riguarda tale ultimo aspetto, deve osservarsi che se è pur vero che il calciatore Macrì è stato aggredito da alcuni calciatori della Laureanese, la sua condotta resta sanzionabile, avendo egli reagito colpendo con calci gli avversari e perpetuato il comportamento violento dopo l’espulsione comminata dal direttore di gara; la sanzione, d’altra parte, appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati, considerato che i suoi aggressori hanno riportato una squalifica più grave; per quanto riguarda invece il motivo di ricorso relativo alla oerdita della gara, appare necessario sospendere il giudizio per far luogo a più approfonditi accertamenti; P.Q.M. rigetta il reclamo sul punto relativo alla squalifica del calciatore MACRI’ Antonio e conferma la decisione del primo giudice; sospende il giudizio sul punto relativo alla punizione sportiva della perdita della gara a carico della Sorianese, in attesa di ulteriori accertamenti; riserva all’esito ogni determinazione circa la tassa di reclamo.
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