COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 26 della società POL. SORIANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 26.10.2005 (Squalifica calciatore MACRI’ Antonio per TRE gare, punizione sportiva perdita della
gara con il punteggio di 0 – 3).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
la società Sorianese ricorre avverso le decisioni del primo giudice il quale, in relazione ai fatti verificatasi nel corso della
gara Sorianese – Laureanese ha, fra l’altro, inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0 – 3 ed ha squalificato il giocatore Macrì Antonio (Sorianese) per tre gare effettive;
la società reclamante, in particolare, chiede che la sanzione della perdita della gara sia irrogata solo alla società
Laureanese e che sia revocata la squalifica a carico del Macrì;
per quanto riguarda tale ultimo aspetto, deve osservarsi che se è pur vero che il calciatore Macrì è stato aggredito da
alcuni calciatori della Laureanese, la sua condotta resta sanzionabile, avendo egli reagito colpendo con calci gli avversari
e perpetuato il comportamento violento dopo l’espulsione comminata dal direttore di gara;
la sanzione, d’altra parte, appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati, considerato che i suoi aggressori
hanno riportato una squalifica più grave;
per quanto riguarda invece il motivo di ricorso relativo alla oerdita della gara, appare necessario sospendere il giudizio per
far luogo a più approfonditi accertamenti;
P.Q.M.
rigetta il reclamo sul punto relativo alla squalifica del calciatore MACRI’ Antonio e conferma la decisione del primo giudice;
sospende il giudizio sul punto relativo alla punizione sportiva della perdita della gara a carico della Sorianese, in attesa di
ulteriori accertamenti;
riserva all’esito ogni determinazione circa la tassa di reclamo.