COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 29 della società S.S. COLOSIMI avverso la regolarità della gara Compr. Montalto Uff. – Colosimi (1 – 0) del 30.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore DE LUCA Angelo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che alla gara Comprensorio Montalto Uffugo - Colosimi del 30.10.2005 ha partecipato, nelle file della società ospitante, il
calciatore De Luca Angelo (nato il 21.9.1982);
accertato dagli atti istruttori effettuati che, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il De Luca aveva titolo a prendere parte
alla gara suddetta, essendo alla data della disputa della gara di specie regolarmente tesserato col Comprensorio Montalto Uffugo
(data tesseramento: 16.8.2003);
ritenuto, pertanto, di non poter accogliere il reclamo proposto;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.