COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 13 ottobre 2005 Delibera dellaCommissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 13 ottobre 2005 Delibera dellaCommissione Disciplinare RECLAMI CASALBUONO – GARA PALOMONTE / CASALBUONO DEL 17.04.2005 – 2^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami, prodotti dalla medesima società avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Freda Pasquale e Fernicola Pasquale, nonché avverso l’ammenda di euro 300,00 a carico della società, osserva: per quel che concerne il calciatore Freda Pasquale, la vicenda si presenta particolarmente intricata, in ragione degli atti prodotti a corredo del reclamo presentato. Va subito sottolineato che la richiesta di annullamento della sanzione inflitta al calciatore Freda Pasquale non appare confortata da elementi probanti, non potendo certamente essere qualificata come tale la dichiarazione del presidente della società, antagonista nella gara di riferimento, pur convalidata dall’autentica della firma. Appare, peraltro, doveroso evidenziare che la società, pur affermando l’estraneità del calciatore Freda Pasquale, in ordine allo schiaffo alla nuca sofferto dall’arbitro, non ha ritenuto di indicare l’identità del presunto altro colpevole. Al riguardo, è di palmare chiarezza che, al cospetto di un colpo (di qualsiasi genere, o natura), inferto al direttore di gara, debba necessariamente sussistere un responsabile. Per altri versi, è doveroso sottolineare che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al nominato calciatore sia commisurata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Quanto, poi, al calciatore Fernicola Pasquale, una meditata valutazione del testo del rapporto arbitrale induce, nel rispetto dell’obiettività, a soppesare una qual certa genericità nei gravami riferiti al calciatore. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare giudica meglio corrispondenti all’effettiva gravità delle infrazioni commesse dai due calciatori, anche in ragione della loro giovane età e dell’assenza di precedenti disciplinari a loro carico, le squalifiche, come di seguito indicate: Freda Pasquale, per anni uno, fino al 17.04.2006; Fernicola Pasquale, per mesi sei, ovvero fino al 17.10.2005. Per quel che si riferisce alla sanzione pecuniaria, in presenza di una precisa responsabilità oggettiva, in particolare per quel che riguarda la mancata P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre le squalifiche ai due calciatori, come segue: Freda Pasquale, al 17.04.2006; Fernicola Pasquale, al 17.10.2005; respinge nel resto; nulla dispone in ordine alle due tasse reclamo, non versate.
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