COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare REAL ORTESE – GARA REAL ORTESE / LA BARONIA DELL’11.9.2005 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, giudica che esso va dichiarato inammissibile. Invero il reclamo è stato spedito il 26 settembre 2005, con raccomandata n. 12806545681-2, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, del C.G.S. (sette giorni dalla data della gara, che è stata disputata l’11.09.2005: nella circostanza, ci si trova al cospetto di un reclamo per posizione irregolare di calciatore). Quanto alla richiesta subordinata, che sia attivato il deferimento disciplinare a carico della società e del calciatore oggetto del reclamo, devesi precisare che il termine temporale, in ordine all’eventuale attivazione del deferimento medesimo, è comunque prescritto in giorni sette, corrispondente a quello sancito per i reclami di parte. Di conseguenza, anche questa richiesta non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione Disciplinare. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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