COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL MACERONE C5 – GARA PEGASO QUARTO/REAL MACERONE DEL 15.10.2005 – C/5 SERIE C2
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto il calciatore Foraro Luigi si è reso responsabile di grave violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto deve ritenersi congrua la sanzione inflitta, che risulta adeguata al comportamento tenuto in campo dal calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.