COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VILLA S.NICOLA – GARA PADULA / VILLA S.NICOLA DEL 2.10.2005 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Piciocchi Antonio, nato il 9.5.1977, risulta tesserato per la società Padula dal 29.9.2005 (come da nota dell’Ufficio Tesseramento del 3.11.2005) e, pertanto, aveva titolo per disputare la gara de quo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.