COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 6 RECLAMO PROPOSTO DA POGGESE F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.GIOVANELLI DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 21.9.2005 gara POGGESE – SANTAGATESE del 18.9.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 6 RECLAMO PROPOSTO DA POGGESE F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.GIOVANELLI DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 21.9.2005 gara POGGESE – SANTAGATESE del 18.9.2005 Il POGGESE F.C. ricorre avverso il provvedimento sopra riportato contestando che la reazione del calc.GIOVANELLI sia avvenuta a gioco fermo. “Durante una azione di gioco il GIOVANELLI dribblava l’avversario il quale, vedendosi saltato, si aggrappava al braccio del nostro calciatore che, divincolandosi, dava una manata sul braccio dell’avversario. Sicuramente la reazione c’è stata, ma non violenta. L’arbitro fermava il gioco e mandava negli spogliatoi il GIOVANELLI (senza che il calciatore accennasse alla minima protesta”. Chiede una riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto in atti, ha precisato di avere espulso il calc.GIOVANELLI perché, dopo aver subito un fallo, prontamente fischiato con interruzione del gioco, rialzatosi da terra, colpiva con un pugno ad una coscia il giocatore avversario colpevole dell’infrazione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GIOVANELLI DANIELE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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