COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 12/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.S.SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc.MARIANI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 25.9.2005 gara s.sofia – virus s.mauro DEL 25.9.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 12/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.S.SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc.MARIANI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 25.9.2005 gara s.sofia – virus s.mauro DEL 25.9.2005 L’A.C.S.SOFIA ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che, dopo la concessione di una rimessa laterale, un giocatore avversario offendeva gravemente il calc.MARIANI che, “innervosito ed adirato per il rigore concesso pochi minuti prima, è prevalso un gesto di nervosismo e di ira(ma non certo di violenza nei confronti di alcuno), calciando la palla dalla distanza di circa tre metri verso l’avversario, che l’ha colpito all’altezza delle gambe, senza farlo cadere e tantomeno provocargli dolore”. Chiede la riforma del giudizio di primo grado. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.MARIANI, a gioco fermo, calciava volontariamente il pallone verso un calciatore avversario, colpendolo alla schiena, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MARIANI STEFANO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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