COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 19/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 12 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ZOLA PREDOSA per presunta irregolarità gara MONTEFREDENTE – ZOLA PREDOSA del 2.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°14 del 19/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
12 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ZOLA PREDOSA per presunta irregolarità gara MONTEFREDENTE – ZOLA PREDOSA del 2.10.2005
L’A.S.ZOLA PREDOSA eccepisce in ordine alla gara di cui all’oggetto, facendo presente che il calc.FOGACCI
STEFANO, schierato dalla Soc.U.MONTEFREDENTE “doveva scontare un turno di squalifica maturato in seguito all’espulsione subita dallo stesso in occasione della gara del 25.9.2005 Val Limentra – Monteferedente come anche da C.U.n. 12 del 6.10.2005.
Considerato infatti che l’automatismo delle sanzioni prevede almeno una giornata di squalifica in seguito ad una espulsione, il giocatore FOGACCI STEFANO non poteva essere impiegato durante la gara in oggetto dalla società U.MONTEFREDENTE”. Chiede “che alla società U.MONTEFREDENTE venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.
Controdeduce la S.S.U.MONTEFREDENTE per significare che “il calc.FOGACCI è stato impiegato nella suddetta
partita in quanto il C.U. 11 non riportava alcuna squalifica nei suoi confronti”. Sostiene che “le norme riportate sul cap.4 Richiami a norme federali dicono che una squalifica si ritiene conosciuta con presunzione assoluta alla sua pubblicazione sul relativo C.U., salvo i casi in cui necessitano comunicazioni personali obbligatorie. Si tratta di comunicazioni che non abbiamo mai ricevuto”.
Poiché la squalifica figura nel C.U.n. 12, “essendo la stessa esecutiva a tutti gli effetti dal giorno 6.10.2005, il calc.FOGACCI salterà la nostra prossima partita di campionato”. Chiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.FOGACCI STEFANO sia stato espulso nel corso della gara
Val Limentra – Montefredente del 25.9.2005 (la stessa società U.Montefredente non solleva eccezioni sul fatto), anche se detto provvedimento non era stato in un primo momento indicato a referto. Solo in data 3.10.2006 l’arbitro comunicava al G.S. di averne omesso la segnalazione per errore di trascrizione, da qui la pubblicazione sul C.U.12 del 6.10.2005;
- considerato che l’art.41 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una
gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo”;
- valutato che, per l’effetto del citato art.41 comma 2 del C.G.S., il calc.FOGACCI STEFANO ha partecipato,
nelle file della U.MONTEFREDENTE, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : MONTEFREDENTE 2 – ZOLA PREDOSA
1) senza averne titolo;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’UNIONE MONTEFREDENTE la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara
MONTEFREDENTE – ZOLA PREDOSA del 2.10.2005 ed al calc.FOGACCI STEFANO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata.
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