COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.ALDROVANDI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 12.10.2005 gara IMOLESE – COMACCHIO LIDI del 9.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI
avverso squalifica per 3 giornate calc.ALDROVANDI GIACOMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 12.10.2005 gara IMOLESE – COMACCHIO LIDI del 9.10.2005
L’U.S.COMACCHIO LIDI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo, dianzi tutto, in evidenza
che l’espulsione del calc.ALDROVANDI, è avvenuta dopo che in un primo momento il cartellino rosso era stato esibito ad altro suo tesserato, anche perché lo stesso calciatore “si era auto accusato di aver spinto con le mani sul petto l’avversario”.
Da ciò, la considerazione che l’assistente che aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro, “non abbia visto come realmente sono andate le cose”. Ritiene eccessiva la sanzione inflitta e “chiede quanto meno una riduzione della pena”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato di avere espulso il calc.ALDROVANDI su
segnalazione di un assistente (che, effettivamente, in un primo momento gli aveva segnalato altro nominativo), in quanto aveva spinto con forza un avversario, mettendogli entrambe le mani sul viso, tanto da rendere necessario l’intervento del massaggiatore dell’A.C.Imolese,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ALDROVANDI GIACOMO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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