COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 17 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.CASTELNUOVO per presunta irregolarità gara SERRAMAZZONI – CASTELNUOVO del 9.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 17 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.CASTELNUOVO per presunta irregolarità gara SERRAMAZZONI – CASTELNUOVO del 9.10.2005 Il F.C.CASTELNUOVO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla gara sopra indicata, facendo presente che nella stesse “si riscontra la partecipazione del giocatore GIANAROLI GIANMARCO, nato il 3.8.1990 (referto di gara n.11) e non avendo avuto riscontro dell’autorizzazione a partecipare alla gare dell’atleta stesso, così come previsto dall’art.34 comma 3-nuovo testo- dele N.O.I.F. della F.I.G.C., si ritiene di poter chiedere l’applicazione dell’art.7 comma 5 del C.G.S”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.GIANAROLI GIANMARCO sia stato schierato in campo, nelle file del F.C.SERRAMAZZONI nella gara sopra indicata; - considerato che l’art.34 comma 3 delle N.O.I.F. stabilisce che i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzate dal Comitato Regionale”; - accertata la mancanza, alla data della disputa della gara in esame, della predetta autorizzazione del C.R.E.R., concessa peraltro con provvedimento pubblicato sul C.U.n.14 del 19.10.2005; - valutato che, conseguentemente, il calc.GIANAROLI GIANMARCO ha partecipato, nelle file del F.C.SERRAMAZZONI, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : SERRAMAZZONI 1 – CASTELNUOVO 0) senza averne titolo; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al F.C.SERRAMAZZONI la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara SERRAMAZZONI - CASTELNUOVO del 9.10.2005 ed al calc.GIANAROLI GIANMARCO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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