COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 19 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.GATTEO avverso squalifica al 2.12.2005 calc.SACCHETTI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2005 gara GATTEO – S.ERMETE del 2.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 19 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.GATTEO avverso squalifica al 2.12.2005 calc.SACCHETTI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2005 gara GATTEO – S.ERMETE del 2.10.2005 Il F.C.GATTEO, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato, ritenendolo “alquanto eccessivo rispetto la condotta tenuta” dal calc.SACCHETTI che “non ha mai usato violenza nei confronti del direttore di gara, non avendo mai sferrato pugni, schiaffi, calci né posto in essere comportamenti idonei, anche in astratto, a procurare lesioni personali od altro pregiudizio fisico” e che “con il provvedimento di espulsione, il direttore di gara ha sanzionato solamente l’ultima condotta (spinta al petto)”. Nel porgere all’arbitro, da parte della società e del calciatore le scuse per l’accaduto, sostiene che “dovendosi qualificare la condotta di cui trattasi come irriguardosa nei confronti del direttore, sarà applicabile ai fini della sanzione la norma prevista dall’art.14 comma 2 bis lettera a) del C.G.S. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara, confermato anche dal successivo supplemento, si rileva che, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il calc.SACCHETTI rivolgeva all’arbitro frasi offensive, reiterate mentre l’arbitro si dirigeva verso il centro del campo, e, dapprima lo pressava, in modo non violento, sulle spalle e, successivamente, lo spingeva con foza sullo sterno, tanto da farlo indietreggiare di 3 passi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 2.12.2005 del calc.SACCHETTI MARCO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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