COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.DOSSESE avverso perdita gara ed esclusione dalla manifestazione delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 13 del 12.10.2005 gara FORMIGNANA – DOSSESE del 5.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 26/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.DOSSESE avverso perdita gara ed esclusione dalla manifestazione delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 13 del 12.10.2005 gara FORMIGNANA – DOSSESE del 5.10.2005 L’U.S.DOSSESE, contestando le decisioni assunte in primo grado, ricorre avverso i provvedimenti di cui all’oggetto (decretati per la partecipazione alla gara di tre calciatori squalificati) facendo presente che : 1) “non ha ricevuto nessuna comunicazione, nè postale, né telegrafica, né posta elettronica della squalifica dei calciatori in oggetto”; 2) non si rende conto di come si possa venire a conoscenza delle eventuali squalifiche, “si è obbligati a verificare tutti i giorni sul sito Internet di FIGC Ferrara se è stato emesso un comunicato che ci riguarda o significa forse che si debba telefonare al Comitato di Ferrara per lo stesso motivo o forse che ci si debba recare alla sede del suddetto Comitato per avere comunicazione dell’emissione di un comunicato riguardante l’U.S.DOSSESE; 3) nella posta elettronica alla data del 30.9.2005 non compariva nessuna lista di squalificati; 4) “il fatto che i nomi dei giocatori ammoniti risultassero dalla distinta consegnata alla fine della gara precedente dal direttore di gara, non implica l’automatica esclusione, in mancanza di Comunicati Ufficiali, del o dei giocatori della gara successiva”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che sul C.U.n. 11 bis del Comitato Provinciale di Ferrara datato 30.9.2005, messo su Internet sotto la stessa data, fra i calciatori non espulsi, figurano squalificati per 1 giornata di gara, per recidiva in ammonizioni II^ infrazione, fra gli altri, i calc.FERRARI MARCO, RIGHETTI MATTEO e ZAMBRINI SERGIO; - atteso che il comma 2 dell’art.17 del C.G.S. stabilisce che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale” e che il comma 7 dell’art.2 del citato C.G.S. statuisce che “i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”; - valutato che, conseguentemente, i calc.FERRARI MARCO, RIGHETTI MATTEO e ZAMBRINI SERGIO hanno preso parte, nelle file dell’U.S.DOSSESE, alla gara di cui all’oggetto, (terminata con il risultato : FORMIGNANA 2 – DOSSESE 3), senza averne titolo in quanto le suddette squalifiche non erano state ancora scontate; - visti l’ art. 12 comma 5 del C.G.S. ed il regolamento della Coppa Emilia II^ categoria pubblicato sul C.U.n.5 del C.P.Ferrara datato 5.8.2005, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.DOSSESE, confermando i provvedimenti assunti in primo grado. Dispone per l’addebito della tassa, non versata .
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