COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 25 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RIPOLI avverso squalifica per 3 giornate calc.SIMONCINI ANGELO e inibizione al 31.12.2007 dir.acc.uff.GALLI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara MONTEFREDENTE – RIPOLI del 16.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 25 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RIPOLI avverso squalifica per 3 giornate calc.SIMONCINI ANGELO e inibizione al 31.12.2007 dir.acc.uff.GALLI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara MONTEFREDENTE – RIPOLI del 16.10.2005 L’A.S.RIPOLI ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati significando che : 1) il dir.acc.uff.GALLI non è corso verso il direttore di gara, ma ha solo camminato e non è vero che gli abbia messo le mani al petto e lo abbia spinto e non è intervenuto nessuno per allontanarlo. Inoltre, non corrisponde a verità il fatto che il dirigente si sia posizionato davanti allo spogliatoio dell’arbitro per impedirgli di passare “ma era lui(arbitro) , con aria provocatoria a posizionarsi davanti all’ingresso dello spogliatoio ed ai continui solleciti da parte del dir.acc.uff.GALLI e dell’addetto all’arbitro del Montefredente di andare dentro, lui se la sghignazzava e ripeteva di dire tutto quello che voleva, che lui scriveva”; 2) “le tre giornate date a SIMONCINI sono una cosa sproporzionata, per non dire altro, solo perché il SIMONCINI, a fine gara, invitava il Presidente ad entrare nello spogliatoio, senza polemizzare. Chiede un confronto del dirigente GALLI con l’arbitro e una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che il ricorso risulta firmato dal sig.GALLI che, in quanto, temporaneamente inibito, non può rappresentare la società per cui non verrà presa in esame la parte riguardante il calc.SIMONCINI, parte che viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che il comma 4 dell’art.30 del C.G.S. stabilisce che “non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate”; - dato atto che il sig.GALLI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato, ha fatto sapere che per un improvviso impedimento non potrà presentarsi all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dalla lettura del referto originario, confermato in questa sede dall’arbitro, con alcune precisazioni, si rileva che : 1) a gioco fermo, il dir.acc.uff.GALLI entrava sul terreno di gioco e si dirigeva velocemente verso l’arbitro, lo spingeva con entrambe le mani al petto, facendolo arretrare di due passi , e, faccia a faccia, gli rivolgeva frasi offensive e scurrili; sopraggiungeva il capitano dell’ A.S.Ripoli, che allontanava il dir.acc.uff.GALLI che, poi, veniva invitato dall’arbitro ad allontanarsi dal campo; 2) a fine gara il dir.acc.uff.GALLI si posizionava davanti all’ingresso degli spogliatoi e, indirizzandogli frasi offensive, cercava di avvicinarsi all’arbitro, impeditone dall’intervento di un calciatore e di un dirigentedella squadra ospitante; - ritenuto che il deprecabile comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.GALLI, oltremodo censurabile per la qualifica ricoperta nell’occasione, possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente aderente alle azioni addebitategli, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2006 l’inibizione del dir.acc.uff.GALLI MARCO, ferma restando la squalifica per 3 giornate del calc.SIMONCINI ANGELO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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