COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 28 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.RAMISETO per presunta irregolarità gara BARCACCIA – RAMISETO del 23.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 28 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.RAMISETO per presunta irregolarità gara BARCACCIA – RAMISETO del 23.10.2005 L’U.S.RAMISETO eccepisce in ordine alla gara sopra indicata, facendo presente che “la società U.S.BARCACCIA nell’incontro di calcio in oggetto ha fatto giocare con il nr. 9 di cui all’allegata distinta il giocatore LO JACQUES nato 15.06.1982 C.I.nr. AK 0560453, rilasciata Reggio Emilia, senza averne titolo in quanto non risulta essere mai stato tesserato presso il C.R.E.R. di Bologna o, comunque, senza la prescritta autorizzazione”. Chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’U.S.BARCACCIA. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.LO JACQUES sia stato schierato in campo, nelle file dell’U.S.BARCACCIA nella gara sopra indicata; - accertato che il calc. LO JACQUES non risulta tesserato per l’U.S.BARCACCIA; - valutato che, conseguentemente, il calc.LO JACQUES ha partecipato, nelle file dell’U.S.BARCACCIA, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : BARCACCIA 2 – RAMISETO 1) senza averne titolo; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’U.S. BARCACCIA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara BARCACCIA - RAMISETO del 23.10.2005 ed al calc.LO JACQUES 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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