COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL MIRAMARE avverso squalifica per 6 giornate calc.TACCHI MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 27.10.2005 gara REAL MIRAMARE – POL.STELLA del 23.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL MIRAMARE avverso squalifica per 6 giornate calc.TACCHI MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 27.10.2005 gara REAL MIRAMARE – POL.STELLA del 23.10.2005 L’A.C.REAL MIRAMARE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, terminata la gara, il calc.TACCHI“sentitosi offeso da una condotta di gara supponente e infastidita, che come detto toccava il suo apice nei minuti finali(risposta scocciata e svogliata dell’arbitro ad una richiesta di chiarimenti), trovandosi ancora sul terreno di gioco, si poneva di fronte all’arbitro e, in modo accaldato e sostenuto, ma mai offensivo e ingiurioso, chiedeva spiegazioni di quel suo atteggiamento scocciato e assolutamente non predisposto ad dialogo e ad un leale e sportivo chiarimento, senza però ricevere alcun tipo di risposta consona a quanto richiesto. Questo posizionamento frontale del sig.TACCHI rispetto all’arbitro, ha fatto si che quest’ultimo urtasse contro il corpo del giocatore stesso, senza assolutamente porre le mani al petto come tentativo di aggressione, blocco o intimidazione”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, il calc.TACCHI, capitano dell’A.C.REAL MIRAMARE, dapprima gli rivolgeva frasi gravemente offensive e, ostacolando il rientro negli spogliatoi, gli poneva le mani sul petto, mentre reiterava le esternazioni; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.TACCHI MAURIZIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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