COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 30 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANGES avverso squalifica per 4 giornate calc.CALANDRA DIEGO e DIFINO MATTEO, per 5 giornate calc.BARRICELLI FRANCESCO ed al 28.2.2006 calc.ROCCOLI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara POL.SANGES – REAL SARSINA del 16.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 09/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 30 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SANGES avverso squalifica per 4 giornate calc.CALANDRA DIEGO e DIFINO MATTEO, per 5 giornate calc.BARRICELLI FRANCESCO ed al 28.2.2006 calc.ROCCOLI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara POL.SANGES – REAL SARSINA del 16.10.2005 La POL.SANGES ricorre avverso i provvedimenti indicati all’oggetto sostenendo : 1) per i calc.CALANDRA, DIFINO e BARRICELLI, che “pur deprecabili, corrispondono a quanto riportato le manifestazioni di protesta verbale, nate al termine di un incontro casalingo concluso con una sconfitta, dove chi ha praticato sport sa quanto sia facile giustificare l’insuccesso attribuendo colpe anche al Direttore di gara. Direttore di gara che è comunque rientrato regolarmente nello spogliatoio attraverso il consueto ingresso, una strettoia larga circa 1,5 metri, nel quale è normale che venga a crearsi qualche intoppo quando una ventina di persone vi si dirigono contemporaneamente al termine della partita. Per contro le motivazioni delle squalifiche sopra citate rappresentano invece espressioni di grave atteggiamento che a nostro avviso non fotografano l’effettiva dinamica e lo sviluppo dei fatti”; 2) “a circa 20 minuti dal termine della gara il calc.ROCCOLI, già precedentemente ammonito, subendo un fallo pesante, sollecitava vivamente una sanzione per l’avversario, indirizzandosi verso l’Arbitro ed appoggiando una mano sul petto dello stesso, il Direttore di gara ammoniva a quel punto entrambi i giocatori ed espelleva di conseguenza il ROCCOLI per doppia ammonizione. Pur in presenza di un gesto – richiesta di sanzione per un avversario – sportivamente da biasimare, l’espressione manata al petto sta a significare una violenza che non corrisponde ai fatti, consistenti invece in una gestualità, appoggiando la mano, pur maldestra, usata solo per richiamare l’attenzione del Direttore di gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni, riportandole alla valenza dell’occorso. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che : 1) i calc.CALANDRA e DIFINO, a fine gara, ostacolandogli il rientro negli spogliatoi, gli rivolgevano frasi offensive; 2) il calc.BARRICELLI, nello stesso frangente, gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose; 3) il calc.ROCCOLI, nel corso del secondo tempo, veniva espulso perché, dopo aver subito un fallo, mentre l’arbitro, velocemente, si avvicinava al giocatore del Real Sarsina per ammonirlo, invocando l’espulsione del calciatore avversario, lo fermava con una vigorosa manata al petto, senza procuragli dolore; - valutato, anche sulla base delle precisazioni fornite dall’arbitro, che il gesto compiuto dal calc.ROCCOLI, espressione di una esasperata protesta, senza altra intenzione se non quella di fermare il rapido incedere del direttore di gara, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2005 la squalifica del calc.ROCCOLI DANIELE e di confermare gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it