COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 36 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BERTINORO CALCIO avverso squalifica al 31.3.2006 all.BANDI FABRIZIO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 del 26.10.2005 gara BERTINORO – PIANTA del 23.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 36 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BERTINORO CALCIO avverso squalifica al 31.3.2006 all.BANDI FABRIZIO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 del 26.10.2005 gara BERTINORO – PIANTA del 23.10.2005 L’A.S.BERTINORO CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato mettendo in evidenza che “le motivazioni riportate nel Comunicato non corrispondono alla realtà in quanto l’allenatore protestava per l’operato dell’arbitro in maniera volgare, ma non offensiva né ingiuriosa e ad di fuori del terreno di gioco pensava soprattutto ad incitare la propri squadra. Aspetto più importante, l’allenatore a fine gara è andato dall’arbitro per scusarsi del proprio comportamento, accettando il suo operato, senza rivolgergli nessuna espressione offensiva come riportato nel verbale redatto”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che : 1) l’all. BANDI , dopo una decisione tecnica si alzava dalla panchina e urlava all’arbitro frasi ingiuriose, venendo allontanato dal terreno di gioco e, mentre lasciava lentamente il campo reiterava le esternazioni. Di poi, dall’esterno, posizionatosi dietro la panchina della propria squadra riprendeva ad insultare l’arbitro ogniqualvolta questi prendeva decisioni a danno dell’A.S.BERTINORO CALCIO e quando passava nelle vicinanze; dalla stessa posizione insultava anche i propri giocatori; a fine gara, entrato sul terreno di gioco, nuovamente offendeva gravemente l’arbitro; 2) dal momento dell’allontanamento dell’all.Bandi(circa metà del primo tempo) sino al termine della gara sostenitori dell’A.S.BERTINORO CALCIO indirizzavano all’arbitro frasi gravemente offensive e minacciose, anche nei confronti di suoi famigliari; - ritenuto che il biasimevole comportamento messo in atto dall’all.BANDI possa essere punito con una sanzione più contenuta e maggiormente rapportata alla condotta attribuitagli, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2006 la squalifica dell’all.BRANDI FABRIZIO e di confermare l’ammenda di € 200 a carico dell’ A.S.BERTINORO CALCIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it