COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 38 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VAL DRAGONE E VAL DOLO avverso squalifica al 30.9.2008 calc.MERCIADRI LUCA delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 16 del 3.11.2005 gara VAL DRAGONE – LA VELOCE del 23.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 38 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VAL DRAGONE E VAL DOLO avverso squalifica al 30.9.2008 calc.MERCIADRI LUCA delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 16 del 3.11.2005 gara VAL DRAGONE – LA VELOCE del 23.10.2005 L’U.S.VAL DRAGONE E VAL DOLO ricorre avverso il sopra riportato provvedimento “in quanto i fatti riportati non corrispondono alla realtà. Il calc.MERCIADRI ha subito la spinta da parte del direttore di gara e non viceversa, urtando un compagno lo stesso avvertiva un forte dolore al collo (il giorno successivo al Pronto Soccorso di Castelnuovo nei Monti il calciatore presentava un certificato medico di infortunio); solo successivamente sfiorava con la mano destra lo zigomo sinistro del direttore di gara che per questo sospendeva la partita”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che, dalle dichiarazioni rese in questa sede dall’arbitro, a conferma del referto originario, si rileva che, dopo essere stato ammonito per un fallo di gioco, il calc.MERCIADRI spingeva l’arbitro con entrambe le mani al petto e gli assestava un violento schiaffo al viso, procurandogli forte dolore e bruciore allo zigomo sinistro (Al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelnuovo nei Monti, nella stessa serata, gli verrà diagnosticato un “trauma cranico e cervicale”, con 10 giorni di prognosi), che non gli permettevano di proseguire nella conduzione della gara, che veniva sospesa. Mentre l’arbitro si era un po’ allontanato, lo stesso calc.MERZADRI, trattenuto da suoi compagni di squadra, rivolgendogli frasi offensive, cercava di avvicinarglisi, reiterando il medesimo comportamento quando l’arbitro era già nei pressi dello spogliatoio, indirizzandogli ancora offese e gravi minacce di atti estremi; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.9.2008 del calc.MERCIADRI LUCA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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