COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FORMIGINE avverso squalifica per 5 giornate calc.SARNO ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara SANTAGATESE – FORMIGINE del 22.10.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FORMIGINE avverso squalifica per 5 giornate calc.SARNO ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 26.10.2005 gara SANTAGATESE – FORMIGINE del 22.10.2005 L’A.C.FORMIGINE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che “a seguto di assegnazione di un calcio di punizione a favore dell’A.C.FORMIGINE, il calc.SARNO posizionava a terra il pallone e, mentre il direttore di gara si allontanava volgendo le spalle al luogo dove era stata messa a terra la palla, il summenzionato calciatore tirava la punizione ritenendo riavviato il gioco, malauguratamente colpiva il Direttore di gara. Appare a ns. parere chiaramente la non intenzionalità di aver voluto colpire l’Arbitro(vedi assegnazione a favore della sua squadra), ma evidenzia solamente la frettolosità di calciare la punizione. Al termine della gara il calc. SARNO si recava nello spogliatoio dell’arbitro per ribadire serenamente la non intenzionalità del gesto di cui viene accusato il calciatore”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, 329 - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che, il calc. SARNO veniva espulso perché, mentre stava ammonendo un giocatore della Pol. Santagatese, con punizione a favore dell’A.C.Formigine, calciava con forza il pallone che lo raggiungeva alle spalle, senza procurargli dolore; - ritenuto che l’atto compiuto dal calc. SARNO possa essere riferito ad un inopportuno, negligente ed imprudente comportamento, non attendendo il fischio per la ripresa del gioco e calciando il pallone che andava a colpire l’arbitro alla schiena, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.SARNO ROBERTO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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