COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 04.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’A.S.D. OVARESE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE TIMEUS RENZO NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 50,00.- A CARICO DELLA MEDESIMA SOCIETA’, COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 19.10.2005
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 04.11.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELL’A.S.D. OVARESE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE TIMEUS RENZO NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 50,00.- A CARICO DELLA MEDESIMA SOCIETA’, COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 19.10.2005
La Commissione,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Ovarese - Trasaghis del 16.10.2005, valida per il Campionato Carnico di 2^ Cat.;
- Visto il provvedimento, pubblicato il 19.10.2005 sul C.U. n° 25 del Comitato Locale di Tolmezzo, con cui il G.S. squalificava per tre giornate effettive di gara il giocatore Sig. Timeus Renzo della Società Ovarese nonché comminava € 50,00- di ammenda alla medesima Società;
- Letto il ricorso della A.S.D. Ovarese avverso i provvedimenti disciplinari a carico del proprio giocatore e della Società che con toni garbati ripercorre la vicenda chiedendo infine una riduzione della squalifica del giocatore nonché dell’ammenda comminata alla Società;
- Precisato che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili in alcuna sede i “provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00- per le Società partecipanti ai Campionati di Seconda e Terza Categoria, Juniores Regionale e Provinciale, Provinciali del Calcio a Cinque e Calcio Femminile nonché per le Società partecipanti ai Campionati del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica”;
- Ritenuto, altresì, che, il comportamento del giocatore debba essere adeguatamente sanzionato ma di considerare sufficientemente afflittiva una squalifica più contenuta;
P.Q.M.
- In parziale accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Ovarese, riduce a due giornate effettive di gara la squalifica a carico del giocatore Timeus Renzo;
- respinge il ricorso in merito alla richiesta di riduzione della ammenda di € 50,00-;
- ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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