COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 16.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNION RORAI AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DEL GIUOCATORE MORRONE Luca

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 16.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNION RORAI AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DEL GIUOCATORE MORRONE Luca La Commissione, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara UNION RORAI - VALLENONCELLO del 22 ottobre 2005 valida per il Campionato di 2^ categoria, girone A; - Visti il provvedimento del G.S., pubblicato sul C.U. n° 17 del 26 ottobre 2005 del Comitato Regionale di Trieste; - Letto il ricorso della società A.S.D. UNION RORAI nel quale la ricorrente evidenzia come il gesto compiuto dal proprio giocatore, che al momento della notifica dell’espulsione nel chiedere spiegazioni appoggiava le mani sulle spalle dell’arbitro, non costituiva gesto irriguardoso o di violenza e chiede la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva; - Rilevato che l’arbitro, sentito dal Giudice Sportivo a precisazione di quanto riportato nel rapporto di gara, riferiva che il giocatore si era limitato ad appoggiare le mani sulle sue spalle per due-tre volte senza spingerlo ne ingiuriarlo e che nessuna conseguenza ne derivava, - Ritenuto che il gesto compiuto dal giocatore sia da inquadrarsi nell’intento di sollecitare l’attenzione del direttore di gara, peraltro non caratterizzato da animosità nè mancanza di riguardo, avverso il provvedimento di espulsione, P.Q.M. - in accoglimento del ricorso riduce da tre a DUE giornate la squalifica del giocatore MORRONE Luca - dispone la restituzione della tassa reclamo.
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