COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE  RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ARNARA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI RISI GERARDO E RENZI ANTONIO (REAL PIEDIMONTE) ALLA GARA REAL PIEDIMONTE – ARNARA DEL 2.10.2005 – CAMPIONATO I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE  RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ARNARA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI RISI GERARDO E RENZI ANTONIO (REAL PIEDIMONTE) ALLA GARA REAL PIEDIMONTE – ARNARA DEL 2.10.2005 – CAMPIONATO I CATEGORIA La Commissione Disciplinare, • visto il reclamo in epigrafe; • rilevato che la reclamante deduce la irregolare posizione dei calciatori in epigrafe, in quanto in posizione di squalifica; • osservato che il calciatore RISI GERARDO risulta squalificato per 1 gara con il C.U. n. 106 del 26.5.2005 e il calciatore RENZI ANTONIO n. 15 in distinta ma utilizzato nel corso della gara, risulta anch’esso squalificato per una gara con il Comunicato n. 112 del 10.6.2005 nel Campionato Juniores; • rilevato che il calciatore RISI non ha scontato la squalifica nella stagione 2004/2005 e quindi avrebbe dovuto scontare il residuo nella prima gara della stagione sportiva in corso, mentre il calciatore RENZI non potendo scontare la squalifica nel Campionato Juniores alla cui categoria non appartiene più per età, avrebbe dovuto anch’egli scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della stagione sportiva 2005/2006 della prima squadra; • ritenuta quindi la posizione di entrambi i calciatori irregolare per i motivi anzidetti; DELIBERA • di accogliere il reclamo e per l’effetto comminare alla Società REAL PIEDIMONTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00; • di inibire il Dirigente Accompagnatore ufficiale, Sig. BIANCHI GAETANO, fino al 28.10.2005; • di squalificare i calciatori RISI GERARDO e RENZI ANTONIO (Real Piedimonte) per una ulteriore giornata di gara. • La tassa reclamo va restituita.
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