COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. NUOVA ROCCASECCA PER POSIZIONE DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI PAGLIA STEFANO E CINELLI ALESSANDRO (LA LUCCA) PARTECIPANTI ALLA GARA LA LUCCA – NUOVA ROCCASECCA DEL 2-10-2005. CAMPIONATO DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. NUOVA ROCCASECCA PER POSIZIONE DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI PAGLIA STEFANO E CINELLI ALESSANDRO (LA LUCCA) PARTECIPANTI ALLA GARA LA LUCCA – NUOVA ROCCASECCA DEL 2-10-2005. CAMPIONATO DI PROMOZIONE. La Commissione Disciplinare - visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - rilevato che la reclamante deduce come unico motivo di reclamo la posizione irregolare dei calciatori in epigrafe in quanto in posizione di squalifica; - osservato che i due calciatori, squalificati per una gara con il Comunicato Ufficiale 106 della stagione sportiva 2004-2005, sono stati tesserati con decorrenza rispettivamente 3-9-2005 e 22-8-2005 dalla società Isoli Liri e non hanno preso parte alla gara Pisoniano – Isoli Liri dell’11-9-2005 del campionato di Serie D, scontando la squalifica e solo successivamente, precisamente il 14-9-2005, sono stati trasferiti a titolo temporaneo alla società La Lucca; - rilevato infine che la posizione dei calciatori in premessa è assolutamente regolare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo LA LUCCA - NUOVA ROCCASECCA 1 – 0 La tassa reclamo va incamerata.
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